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Google Drive: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Estratto del provvedimento CV194 Google Drive Clausole Vessatorie

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Estratto del provvedimento CV194 Google Drive Clausole Vessatorie

BOLLETTINO N. 38 DEL 27 SETTEMBRE 2021

CV194 – GOOGLE DRIVE-CLAUSOLE VESSATORIE

Allegato al provvedimento n. 29817

Allegato al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 7 settembre 2021 in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie ex articolo 37-bis del Codice del Consumo.

[OMISSIS]
In data 20 agosto 2020, è stato avviato il procedimento CV194 GOOGLE DRIVE – CLAUSOLE

VESSATORIE nei confronti della società Google Ireland

[OMISSIS]

Costituiscono oggetto di valutazione nel presente procedimento, limitatamente ai rapporti contrattuali con i consumatori, le clausole di seguito trascritte, contenute nei Termini di servizio di Google, che il consumatore deve accettare per poter usufruire di Google Drive1, nella versione in lingua italiana pubblicata sul sito web del Professionista. Le singole disposizioni contrattuali sono state accorpate in funzione dei profili di violazione indicati nel successivo paragrafo IV del presente provvedimento.

A) Responsabilità contrattuale

“Oltre ai diritti e alle responsabilità descritte in questa sezione (In caso di problemi o controversie), Google non sarà responsabile per alcuna perdita, a meno che quest’ultima non sia stata causata da una violazione dei presenti termini e dei termini aggiuntivi specifici dei servizi”.

B) Sospensione o interruzione dell’accesso ai servizi Google

“Google si riserva il diritto di sospendere o interrompere l’accesso dell’utente ai servizi o di eliminare il suo Account Google nel caso in cui si verifichi una delle seguenti situazioni: – L’utente viola in modo sostanziale o ripetuto i presenti termini, i termini aggiuntivi specifici dei servizi o le norme. – Siamo tenuti ad agire in questo modo per rispettare un requisito legale o un’ingiunzione del tribunale. – Riteniamo, in materia ragionevole, che la condotta dell’utente comporti danni o responsabilità per un altro utente, una terza parte Google, ad esempio per via di attività di pirateria informatica o phishing, comportamenti molesti, inclusione di spam, atteggiamenti fuorvianti o sottrazione di contenuti di altri siti che non appartengono all’utente. Il preavviso è regolato come segue: “Prima di prendere provvedimenti [quali la sospensione o l’interruzione] … diamo all’utente un preavviso, quando è ragionevolmente possibile, per spiegare il motivo del nostro provvedimento e dare all’utente la possibilità di risolvere il problema, a meno che avessimo ragionevole motivo di ritenere che tale azione: Comporterebbe danni o responsabilità per un utente, una terza parte o Google; Violerebbe la legge o un’ingiunzione delle forze dell’ordine; Compromettere un’indagine; Comprometterebbe il funzionamento, l’integrità o la sicurezza dei nostri servizi”.

C) Modifiche ai termini

“Qualora dovessimo modificare sostanzialmente i presenti termini o i termini aggiuntivi specifici dei servizi provvederemo a notificare all’utente con largo anticipo, offrendogli l’opportunità di rivedere le modifiche, eccetto (1) nel caso del lancio di nuovi servizi o funzionalità, oppure (2) in situazioni urgenti quali evitare il protrarsi di un illecito o soddisfare requisiti legali. Se l’utente non accetta le modifiche apportate ai Termini, è tenuto a rimuovere i suoi contenuti”.

[OMISSIS]

RITENUTO, in particolare, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II, sub lettere A), B), e C), del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettere b), d), ed m), del Codice del Consumo, in quanto tali da determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto;

[OMISSIS]

DELIBERA

a) che la clausola descritta al punto II, lett. A), del presente provvedimento integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

b) che la clausola descritta al punto II, lett. B), del presente provvedimento integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera d), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

c) che la clausola descritta al punto II, lett. C), del presente provvedimento integra una fattispecie di clausola vessatoria ai sensi dell’articolo 33, commi 1 e 2, lettera m), del Codice del Consumo per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

[OMISSIS]